Carissimi lettori, bentrovati.
Oggi il nostro viaggio in condominio ci porta a parlare dell’amministratore.
La nomina dell’amministratore di condominio è obbligatoria quando i condomini sono più di 8, come previsto dall’art. 1129 del codice civile che ne norma anche la revoca e gli obblighi. Oltre al diploma di scuola secondaria, al godimento dei diritti civili ed ai requisiti di onorabilità, l’amministratore deve aver superato un corso iniziale abilitativo e aver seguito i corsi di aggiornamento annuali; tutto questo dovrebbe metterlo in condizione di avere l’adeguata preparazione per capire quando è in grado di gestire una situazione in autonomia e quando avvalersi di professionisti.
Alle volte si pensa che l’amministratore abbia pieno potere decisionale; in realtà l’amministratore è l’organo esecutivo del condominio e cioè colui esegue le delibere assembleari. Un buon amministratore dovrebbe fotografare oggettivamente le varie esigenze e criticità del condominio e fornire ai condomini tutte le informazioni affinché l’assemblea possa prendere la decisione più efficace.
L’incarico di amministratore ha durata di un anno, si delibera con la maggioranza prevista dall’art. 1136 del codice civile e cioè la maggioranza dei presenti in assemblea (di persona o mediante delega) che rappresentino almeno 500 millesimi e si intende rinnovato per eguale durata; mentre resta sempre valida la facoltà di revoca dell’amministratore deliberata in ogni tempo dall’assemblea.
L’amministratore è il rappresentante legale del condominio, il responsabile della sicurezza e degli adempimenti fiscali, ha responsabilità civili e penali ed è il responsabile delle parti comuni, cioè quelle definite dall’art. 1117 del codice civile e dal regolamento di condominio. Tutti i contratti da lui sottoscritti impegnano il condominio nel suo insieme e rappresentano un’obbligazione per ciascun condomino/condebitore pro quota – Sentenza di Cassazione a Sezioni Unite, 8 aprile 2008, n. 9148 – e cioè per la quota di sua competenza. Egli deve presentare il rendiconto di gestione e dunque rendere conto delle attività del condominio dal punto di vista economico.
Sulla carta l’amministratore è tutto questo… nel quotidiano l’amministratore è un po’ come il farmacista e cioè il primo punto di riferimento per i malesseri del condominio, alle volte è come la guardia medica e cioè si ritrova nelle case dei condomini per cercare di porre rimedio ad impreviste criticità. Oggi vi saluto con la speranza che nei condomini si debbano svolgere sempre meno attività curative; ma si possano impostare progetti di ecosostenibilità, di comunità del benessere collettivo, di inclusione e di profondi legami di prossimità.
Vi aspetto presto sul prossimo numero di Cose Nostre.
Cinthia Aonso
L’amministratore
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