Cassazione, ordinanza 12 febbraio 2021, n. 3684, sez. II civile
Proprietà: limitazioni legali della proprietà; rapporti di vicinato; distanze legali (nozione) nelle costruzioni; calcolo dal confine, con particolare riguardo alla costruzione a distanza inferiore di quella prevista “ex lege”; costituzione di servitù.
Al fine di mantenere una costruzione a distanza minore di quella prescritta dalla legge, non è sufficiente un’ autorizzazione scritta unilaterale del proprietario del fondo vicino, ma è necessario un contratto che, pur senza ricorrere a formule sacramentali, dia luogo alla costituzione di una servitù prediale, ex art. 1058 c.c.. Tale contratto dovrà contenere i termini precisi del rapporto reale tra vicini, nel senso che l’accordo, risolvendosi in una menomazione di carattere reale per l’immobile che alla distanza legale avrebbe diritto, a vantaggio del fondo contiguo che ne trae il corrispondente beneficio, faccia venir meno il limite legale per il proprietario del fondo dominante, che così acquista la facoltà di invadere la sfera esclusiva del fondo servente.
Cassazione, sentenza 29 gennaio 2021, n. 2110, sez. II civile
Contratti in genere: contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione); esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto.
Quando si sottoscrive un contratto preliminare ciascuna delle parti, in caso di inadempimento della controparte, può pretendere l’esecuzione forzata del contratto a mezzo di sentenza: la Cassazione con il provvedimento in esame afferma lo stesso principio anche nel caso in cui sia stato concluso il preliminare con uno solo dei comproprietari del bene in vendita. Ovviamente in questo caso l’azione giudiziaria potrà essere promossa solo per la quota oggetto di preliminare. L’esecuzione del preliminare di vendita di un immobile indiviso può essere domandata dal promissario acquirente per la sola quota indivisa del promittente venditore quando il bene non sia stato considerato nella sua interezza e in previsione della prestazione del consenso anche da parte degli altri proprietari, né è di ostacolo al trasferimento l’intervenuta divisione, alla quale il promissario abbia partecipato, ai sensi dell’art. 1113 c.c., prestandovi consenso.
Cassazione, ordinanza 24 febbraio 2021, n. 5061, sez. I civile
Famiglia e separazione: accordi tra i coniugi, anteriori al 2010; concessione del diritto reale di abitazione con l’accordo di separazione; ammissibilità e motivi.
Secondo quanto dal d.l. n. 78 del 31 maggio 2010, come modificato dalla legge di conversione n. 122 del 30 luglio 2010, negli atti pubblici di trasferimento di beni immobili urbani, deve essere contenuta la dichiarazione circa la conformità delle planimetrie e dei dati catastali. Con quest’ordinanza la Corte di Cassazione afferma che, nell’ambito dei trasferimenti tra coniuge in corso di separazione, tale norma non debba essere applicata se gli accordi sono stati assunti prima dell’entrata in vigore della normativa di riferimento, ossia il 1 luglio 2010.
Cassazione, ordinanza 13 gennaio 2021, n. 376, sez. I civile
Famiglia e matrimonio: rapporti patrimoniali tra coniugi; comunione legale; scioglimento e divisione; separazione personale dei coniugi.
Se due coniugi sposati in regime di comunione legale dei beni si separano, gli acquisti fatti durante la separazione personale non entrano in comunione nel caso in cui i due coniugi, successivamente, si concilino. Ciò che conta, infatti, è lo stato di fatto che va ad influire su quello giuridico: la separazione personale infatti è causa di scioglimento della comunione legale e ciò a prescindere da qualsiasi pubblicità nei registri immobiliari. Nella specie la S.C., nell’applicare il principio, ha ritenuto non opponibile, al fallimento del marito, l’acquisto di un immobile da parte della moglie separata, non risultando lo scioglimento della comunione dalla nota di trascrizione della compravendita immobiliare.
Cassazione, ordinanza 21 giugno 2021, n. 17631, sez. V
Imposta di registro: agevolazione prima casa; mutuo dissenso di donazione e decadenza.
Secondo la Corte di Cassazione il contribuente che, prima di comprare casa, ne dona un’altra nello stesso comune di quella da comprare, non decade dalle agevolazioni sulla prima casa se, una volta effettuato l’acquisto, scioglie il contratto di donazione e dunque torna ad essere proprietario anche della casa precedente. Per meglio comprendere il problema, si evidenzia che lo scioglimento del contratto di donazione a effetti retroattivi e, pertanto, il donante si considera come semmai si fosse spogliato del bene. Secondo la Corte il contribuente al momento in cui compie l’acquisto non è più proprietario del bene donato e quindi non rende alcuna dichiarazione mendace. Non assume rilievo la retroattività degli effetti, concordata in sede di risoluzione consensuale della donazione, che vale solo per i rapporti interni tra le parti, e resta comunque ferma ogni valutazione dell’amministrazione in termini di abuso del diritto secondo la disciplina dettata dall’art. 10 bis della L. 212/2000.