Tra le principali novità del nuovo Codice degli Appalti, entrato in vigore con il decreto legislativo n. 36 del 2023, vi è sicuramente la digitalizzazione di tutte le fasi del processo di gara.
Questo nuovo obiettivo ha comportato un progressivo avvicinamento alla dimensione digitale (gradito o meno che fosse), sia sul versante delle amministrazioni sia per le imprese che partecipano alle procedure. In concreto, ne consegue che tutta la documentazione nonché gli atti di gara sono ora accessibili e fruibili direttamente su piattaforme certificate (per esempio: la piattaforma per la pubblicità legale degli atti o il fascicolo virtuale dell’operatore economico), che devono consentire tutti i passaggi tradizionali delle procedure di gara ma in modalità digitale; si pensi alla presentazione delle offerte, alla redazione degli atti relativi alla programmazione e progettazione, all’invio della documentazione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici tenuta dall’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione), e, ancora, al controllo degli atti, alla pubblicazione e all’affidamento dei contratti.
Ovviamente, questo impianto impone che, da un lato, i gestori delle piattaforme assicurino la conformità delle stesse alle norme tecniche previste dal Codice (art. 26), e, dall’altro, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonché gli operatori economici che partecipano ai procedimenti, adottino tutte le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la sicurezza e protezione dei dati personali.
Per agevolare la fase di transizione verso la digitalizzazione, l’Anac ha reso noto, attraverso un comunicato del gennaio scorso, che anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro è possibile ricorrere all’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici (PCP) sino al 30 settembre 2024, in caso di impossibilità di ricorso alle piattaforme certificate. L’obbligo di utilizzare le ultime citate anche per le procedure testé richiamate, pertanto, diverrà effettivo a decorrere dal 1° ottobre.
Appare evidente che un passaggio metodologico di tale portata presuppone che siano assicurati la formazione e l’aggiornamento del personale incaricato, la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l’accessibilità ai dati e alle informazioni, e altresì la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati.
Quanto infine alla pubblicità degli atti di gara, sarà Anac a provvedere, attraverso la summenzionata Banca Dati, mediante la trasmissione delle informazioni all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea. Gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorreranno dalla data di pubblicazione nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. La documentazione di gara verrà sempre resa accessibile e consultabile attraverso le piattaforme digitali e i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e rimarrà costantemente disponibile attraverso il collegamento con la medesima Banca Dati dell’Anac.
“El temp a dirà”