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In regime di amministrazione di sostegno

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Nel mese dedicato alla riflessione, il nostro notaio, il Dottor Gabriele Naddeo, ci sottopone tre ordinanze della Suprema Corte di Cassazione inerenti a soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, a contratti e obbligazioni, a contratti preliminari.

Buona lettura.

 

 

Amministrazione di sostegno

Cassazione, ordinanza 28 marzo 2024, n. 8456, Sez. II civile
Capacità della persona fisica – capacità di agire – in genere: donazione da parte di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno – annullabilità – condizioni – difetto di conoscenza della sottoposizione a misura di protezione da parte del donatario – irrilevanza.

Il soggetto che venga sottoposto ad amministrazione di sostegno non diventa, per effetto dell’apertura dell’amministrazione e della nomina dell’amministratore, incapace, ma il Giudice Tutelare può stabilire cosa può fare da solo l’amministrato e cosa con l’assistenza o la sostituzione da parte dell’amministratore, stabilendo – in tali ultimi casi – quando l’amministratore deve essere autorizzato dallo stesso giudice tutelare e quando può agire autonomamente. Sulla base di tale assunto, la Corte, con la presente ordinanza, ha stabilito essere annullabile la donazione effettuata da persona sottoposta ad amministrazione di sostegno quando il giudice tutelare, con il decreto di cui all’art. 405 c.c., o successivamente anche d’ufficio, abbia previsto che gli atti di straordinaria amministrazione possano essere validamente eseguiti soltanto con l’assistenza dell’amministratore di sostegno, senza che al riguardo rilevi la conoscenza che il donatario abbia dell’apertura della misura di protezione.

Contratti e obbligazioni

Cassazione, ordinanza, 17 maggio 2024, n. 13742, sez. I civile
Consorzi – contributi consortili in genere – adesione di nuovi soggetti – natura – modalità – forma

L’adesione di un nuovo soggetto ad un contratto di consorzio (ed in genere ad un contratto cd. aperto) si configura come modificazione soggettiva dell’originario contratto e deve avvenire secondo le modalità indicate nell’art 1332 c.c. e con l’osservanza della forma scritta stabilita per il contratto originario; la forma scritta, pertanto, non può essere superata dal fatto che il consorzio rientri tra i contratti aperti, ossia aperti all’adesione di terzi, tra i quali, tipicamente, quelli che vogliono costituire organizzazioni a carattere associativo come le società cooperative. Essi si contrappongono ai contratti a struttura chiusa che, seppur plurilaterali, non sono orientati a dare ingresso a terzi: ad esempio, le società lucrative. La circostanza che tali tipo di contratto siano modificabili senza la necessaria adesione di tutti i contraenti, non rende meno rigorosa la regola formale che li disciplina.

Contratto preliminare

Cassazione, ordinanza 6 marzo 2024, n. 5976, sez. II civile
Contratti – vendita: compravendita immobiliare – contratto preliminare – effetti subordinati a condizione sospensione potestativa mista – a che il promissario acquirente ottenga il titolo abilitativo urbanistico dall’amministrazione – eventuale omissione – contrarietà a buona fede – non sussiste – avveramento fittizio della condizione – non sussiste

Nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un ente pubblico la necessaria autorizzazione amministrativa, la relativa condizione è qualificabile come “mista”, dipendendo la concessione dei titoli abilitativi urbanistici non solo dalla volontà della Pubblica Amministrazione, ma anche dal comportamento del promissario acquirente nell’approntare la relativa pratica, sicché la mancata concessione del titolo comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell’articolo 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché tale disposizione è inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia anch’essa interesse all’avveramento della condizione, sia perché l’omissione di un’attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto l’attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico e la sussistenza di siffatto obbligo deve escludersi per l’attività di attuazione dell’elemento potestativo in una condizione mista, con conseguente esclusione dell’obbligo di considerare avverata la condizione.

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Gabriele Naddeo
Naddeo Gabriele nasce a Bologna il 30 marzo 1975, ove vive sino all’età di dieci anni per poi trasferirsi con la famiglia in Piemonte, a Carignano (TO). Consegue la maturità classica al Liceo “Guglielmo Baldessano” di Carmagnola. Si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino ove si laurea il 14 luglio 2000. Dopo la laurea, nel 2002, supera l’esame di avvocato, rimanendo iscritto per due anni all’Albo professionale di Torino, e per cinque anni all’Albo professionale di Alba. Si trasferisce nel 2001, rimanendovi per quasi cinque anni, a Salerno, ove svolge la pratica notarile e frequenta le scuole notarili del Presidente Guido Capozzi e del Notaio Claudio Trinchillo entrambe in Napoli. Nel 2005 torna a Torino dove frequenta la scuola notarile presso il Consiglio Notarile di Torino e Pinerolo in Torino. Sempre nello stesso anno, si sposa e comincia ad esercitare la professione forense. Nel 2010 consegue la qualifica di Esperto Legislativo – Valutatore S.G.A. UNI EN ISO 14001. Vince il concorso notarile bandito con D.D. 10 aprile 2008, venendo destinato come Notaio di prima nomina alla sede notarile di Caselle Torinese nel mese di luglio 2012, ove tutt’oggi continua ad esercitare.

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